| Indice dei servizi al cittadino:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) Con gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita e disciplinata l’Imposta Municipale Propria (IMU), la cui applicazione, dapprima prevista a partire dall’anno 2014, è stata anticipata, in via sperimentale, all’anno 2012 con il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.
Per effetto delle predette norme istitutive dell’IMU ordinaria e sperimentale, risultano ancora applicabili le disposizioni del D.Lgs. 504/1992 che siano state espressamente richiamate dal testo normativo.
Il Comune di Brembate di Sopra ha approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 01 dell’ 08.03.2012 il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’IMU, pubblicato su questo sito, al quale si rimanda per ogni chiarimento specifico.
La nuova normativa ha introdotto nuovi moltiplicatori per gli immobili iscritti in catasto
- Per i fabbricati il valore e' costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto rivalutate, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i seguenti coefficienti:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con l’esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A/10;
- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- 55 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale C/1.
Le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5%
- Per i terreni agricoli il valore e' costituito da quello che risulta applicando all'ammontare dei redditi dominicali risultanti in catasto rivalutati, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i seguenti coefficienti:
- 130 per tutti i terreni agricoli;
- 110 per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
I vigenti redditi dominicali sono rivalutati del 25%
IMPORTANTE: non è necessario richiedere una nuova visura catastale se non si sono verificate modifiche agli immobili che hanno comportato variazione della rendita catastale, successive all’ultimo anno d’imposta ICI.
Comunque per ottenere le visure catastali occorre rivolgersi o all’Agenzia del Territorio (Catasto) o allo SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO dei Servizi Catastali con sede c/o la Società ECOISOLA S.P.A di MADONE – Via Carso n° 73 – 800/122.166 (ogni lunedì dalle ore 14,00 alle ore 16,30).
Il Comune ha inoltre approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 02 dell’ 08.03.2012 le aliquote e le detrazioni per l’anno d’imposta 2012 che qui si riepilogano:
ALIQUOTE VIGENTI
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TIPOLOGIA ALIQUOTA
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%
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DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI ASSOGGETTATI
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ALIQUOTA BASE *
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0,76%
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TUTTI GLI IMMOBILI
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ALIQUOTA RIDOTTA **
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0,40%
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ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
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ALIQUOTA RIDOTTA **
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0,20%
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FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
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DETRAZIONE E MAGGIORAZIONE
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TIPOLOGIA DETRAZIONE
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IMPORTO
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DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI PER I QUALI POTERNE USUFRUIRE
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DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
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€ 200
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ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
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MAGGIORAZIONE DELLA DETRAZIONE PER FIGLIO DI ETA’ INFERIORE A 26 ANNI
|
€ 50/CAD.
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ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
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DETRAZIONE ART.16 C. 4 DEL REGOLAMENTO IMU
|
€ 200
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- ABITAZIONE PRINCIPALE DEI SOCI ASSEGNATARI DI PROPRIETA’ DELLE COOPERATIVE A PROPRIETA’ INDIVISA;
- ABITAZIONE REGOLARMENTE ASSEGNATA DI PROPRIETA’ DEGLI IACP;
|
SCADENZE DELLE RATE:
- ACCONTO: 16 giugno di ogni anno
- SALDO: 16 dicembre di ogni anno
- UNICO VERSAMENTO: 16 giugno di ogni anno
MODALITA’ DI VERSAMENTO:
Il versamento dell’IMU, sia della quota statale che di quella comunale è effettuato contestualmente, secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D. Lgs n° 241/1997, e quindi esclusivamente utilizzando il Modello Unico F24, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Il Modello Unico F24 si può trovare gratuitamente presso lo Sportello dell’Ufficio Tributi e presso gli sportelli della propria Banca, degli Uffici Postali e degli agenti della riscossione.
Il versamento tramite Modello F24 può essere effettuato presso gli sportelli degli agenti della riscossione, delle banche e degli uffici postali oppure on-line accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate raggiungibile seguendo l’indirizzo http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Versare/F24/Compilazione+Invio+F24/.
Per maggiori e più dettagliate informazioni potrete accedere al documento VOLANTINO IMU pubblicato nella sezione EVENTI e AVVISI - AVVISI di questo sito.
TARIFFA RIFIUTI SOLIDO URBANI (ora TIA) (ritorno all'indice) A partire dal 1° Gennaio del 2003, la vecchia Tassa Rifiuti Solidi Urbani, calcolata solo sulla base delle metrature degli immobili, è stata sostituita dalla nuova Tariffa Rifiuti Solido Urbani (ora TIA) e il nuovo soggetto Gestore della Tariffa e del Servizio Rifiuti è la società ECOISOLA S.p.a. alla quale il Comune di Brembate di Sopra ha trasferito la titolarità dell'organizzazione e gestione del Servizio.
Ecoisola S.p.a. pur mantenendo la sede a Madone in via Carso n. 73, ha istituito una sede distaccata dei suoi uffici presso lo sportello dell'Ufficio Tributi del Comune al fine di agevolare il contatto con i contribuenti. Pertanto per ogni informazione al riguardo potrete rivolgervi indistintamente o alla Società Ecoisola S.p.a. (Tel. n. 035/99.12.71 - n. verde 800.122.166 - Fax n. 035/49.43.437) oppure allo Sportello Ecoisola presso l'Ufficio Tributi del Comune di Brembate di Sopra. (Tel n° 035/623.341-2 Fax. 035/623.353).
Il metodo di calcolo di questa nuova Tariffa è diverso a seconda che si applichi agli USI DOMESTICI o agli USI NON DOMESTICI.
USI DOMESTICI Nel caso di USI DOMESTICI la Tariffa è calcolata prendendo come riferimento due elementi:
- le metrature dell'immobile;
- il numero di componenti del nucleo familiare;
(cioè il numero di persone che all'Anagrafe Comunale risultano iscritte nello stesso nucleo familiare alla data del 1° Gennaio di ciascun anno).
La nuova Tariffa Rifiuti è composta da due parti:
-
la PARTE FISSA: rappresenta quella parte della tariffa da pagare per tutti i servizi prestati alla cittadinanza in maniera indifferenziata (es: servizio di spazzamento strade, gestione Stazione Ecologica, costi generali di gestione). Tutti gli utenti devono pagare per questi servizi a prescindere dalla loro effettiva produzione di rifiuti, ma in proporzione sia al numero di componenti del nucleo familiare che alle metrature della loro abitazione, e quindi in base a coefficienti (Ka) che sono stati calcolati dal Ministero dell'Ambiente e adottati dal Comune di Brembate di Sopra con provvedimento di Giunta Comunale.
-
la PARTE VARIABILE: rappresenta quella parte della tariffa da pagare in proporzione alla capacità media pro-capite di produzione di rifiuti. Tale capacità, nell'impossibilità attuale di elaborare dei metodi concreti per la misurazione dei rifiuti effettivamente prodotti da ciascuna utenze domestica, è rappresentata da coefficienti (Kb) che che sono stati calcolati dal Ministero dell'Ambiente e adottati dal Comune di Brembate di Sopra con provvedimento di Giunta Comunale.
Quindi per gli USI DOMESTICI le nuove Tariffe Rifiuti sono state elaborate prendendo come riferimento il metodo di calcolo previsto dal D.P.R. n°158/99 e in particolare utilizzando i coefficienti Ka e Kb:
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2012
| Numero di componenti del nucleo familiare | PARTE FISSA al mq. (al netto di IVA e add. provinciale ) | PARTE VARIABILE (al netto di IVA e add. provinciale) |
| 1 |
€ 0,25= |
€ 31,55= |
| 2 |
€ 0,30= |
€ 73,61= |
| 3 |
€ 0,33= |
€ 94,64= |
| 4 |
€ 0,36= |
€ 115,68= |
| 5 |
€ 0,39= |
€ 152,48= |
| 6 o più |
€ 0,41= |
€ 178,77= |
RIDUZIONI per le utenze domestiche Il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della Tariffa del servizio Gestione Rifiuti Solidi Urbani prevede alcune riduzioni per tutte le utenze domestiche non stabilmente attive previste dall'art. 7, comma 3 del DPR 158/1999 e cioè:
| TIPOLOGIA | RIDUZIONE |
| A) le abitazioni tenute a disposizione come seconde case; |
15% |
| B) gli alloggi per i cittadini residenti all'estero; |
30% |
| purché, per entrambe le suddette categorie, vi sia l'utilizzazione fino ad un massimo di 183 giorni all'anno. |
AGEVOLAZIONI per le utenze domestiche Il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della Tariffa, all'art. 20, comma 3, prevede che il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, assegni un sussidio per il pagamento totale o parziale della Tariffa. Nell'ambito di questi interventi a sostegno dei soggetti che versano in condizioni di disagio sociale ed economico, il Comune dispone le modalità, le condizioni e i tempi per l'accesso alla graduatoria con la quale poter usufruire di un sussidio per il pagamento totale o parziale della Tariffa.
CHI PUO' FARE DOMANDA DI AGEVOLAZIONE? I due presupposti per accedere alla suddetta agevolazione sono:
- il nucleo famigliare risultante all'Anagrafe Comunale alla data del primo gennaio di ciascun anno deve essere composto da 4, 5 o 6 e più componenti;
- Il nucleo famigliare così composto deve avere un Reddito ISEE compreso nelle fasce, che ogni anno l'Amministrazione Comunale provvede ad approvare.
Fasce approvate per l'anno 2012
| N° FASCIA | FASCIA | AGEVOLAZIONE |
| I |
Fino a € 9.000,00= di ISEE |
€ 120,00= |
| II |
Da € 9.000,01= a € 15.000,00= di ISEE |
€ 80,00= |
| III |
Da € 15.000,01= a € 19.000,00= di ISEE |
€ 20,00= |
COSA E' IL REDDITO ISEE? In attuazione a quanto previsto dal Regolamento Comunale per l'individuazione della Situazione Economica per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, approvato con Delibera di C.C. n° 52 del 28.11.2002, anche per usufruire dell'agevolazione per la Tariffa occorre tenere conto del Reddito ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) il quale è calcolato in base al reddito famigliare complessivo, al patrimonio mobiliare ed immobiliare e alle caratteristiche del nucleo famigliare.
COME CALCOLARE IL REDDITO ISEE? La Dichiarazione Sostitutiva unica è il documento che serve per calcolare l'ISEE. Per la compilazione della stessa tutti i contribuenti, residenti nel nostro Comune potranno rivolgersi GRATUITAMENTE ai seguenti CAAF, con i quali il Comune di Brembate di Sopra ha stipulato un'apposita Convenzione:
- CGIL di Ponte San Pietro - Via dei Mille n° 6 (Tel. n° 035/61.79.90)
- CISL di Ponte San Pietro - Via Piazzini n° 21 (Tel. n° 035/61.14.21)
- UIL di Ponte San Pietro - Via Verdi n° 24 (Tel. n° 035/46.39.07)
Tutti i non residenti dovranno invece verificare che il proprio Comune di residenza abbia attivato una convenzione gratuita con i suddetti o altri CAAF.
COME PRESENTARE DOMANDA DI AGEVOLAZIONE? Le famiglie che, avendo i due suddetti presupposti, intendono fare domanda per ottenere l'agevolazione in oggetto dovranno presentare l'apposita domanda (da ritirare presso l'Ufficio Tributi del Comune) entro e non oltre il 31 GENNAIO di ogni anno, corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica.
USI NON DOMESTICI Nel caso di USI NON DOMESTICI la Tariffa è calcolata prendendo come riferimento un solo elemento:
- le metrature dell'immobile;
Anche in questo caso la nuova Tariffa Rifiuti è composta da due parti:
- la PARTE FISSA: rappresenta quella parte della tariffa da pagare per tutti i servizi prestati alla cittadinanza e alle utenze non domestiche in maniera indifferenziata (es: servizio di spazzamento strade, gestione Stazione Ecologica, costi generali di gestione). Tutti le utenze non domestiche devono pagare per questi servizi in proporzione alla quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologià di attività svolta, e quindi in base a coefficienti (Kc) che sono stati calcolati dal Ministero dell'Ambiente e adottati dal Comune di Brembate di Sopra con provvedimento di Giunta Comunale.
- la PARTE VARIABILE: rappresenta quella parte della tariffa da pagare in proporzione alla capacità potenziale di produzione in Kg/mc. anno di rifiuti. Tale capacità, nell'impossibilità attuale di elaborare dei metodi concreti per la misurazione dei rifiuti effettivamente prodotti da ciascuna utenze non domestica, è rappresentata da coefficienti (Kd) che che sono stati calcolati dal Ministero dell'Ambiente e adottati dal Comune di Brembate di Sopra con provvedimento di Giunta Comunale.
Quindi per gli USI NON DOMESTICI le nuove Tariffe Rifiuti sono state elaborate prendendo come riferimento il metodo di calcolo previsto dal D.P.R. n°158/99 e in particolare utilizzando i coefficienti approvati Kc e Kd:
- Kc - Coefficiente potenziale di produzione;
- Kd - Coefficiente di produzione in Kg/mc. anno.
TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2012
| NUMERO | DESCRIZIONE CATEGORIA | PARTE FISSA al mq. (al netto di IVA e add. provinciale ) | PARTE VARIABILE al mq. (al netto di IVA e add. provinciale) |
| 1 |
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto |
€ 0,19= |
€ 0,53= |
| 2 |
Cinematografi e teatri |
€ 0,14= |
€ 0,41= |
| 3 |
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta |
€ 0,24= |
€ 0,67= |
| 4 |
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi |
€ 0,36= |
€ 1,00= |
| 5 |
Stabilimenti balneari |
€ 0,18= |
€ 0,50= |
| 6 |
Esposizioni autosaloni |
€ 0,16= |
€ 0,46= |
| 7 |
Alberghi con ristorante |
€ 0,58= |
€ 1,57= |
| 8 |
Alberghi senza ristorante |
€ 0,46= |
€ 1,24= |
| 9 |
Case di cura e riposo |
€ 0,48= |
€ 1,31= |
| 10 |
Ospedali |
€ 0,51= |
€ 1,40= |
| 11 |
Uffici, agenzie, studi professionali |
€ 0,51= |
€ 1,40= |
| 12 |
Banche ed istituti di credito |
€ 0,26= |
€ 0,72= |
| 13 |
Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli |
€ 0,48= |
€ 1,30= |
| 14 |
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze |
€ 0,53= |
€ 1,45= |
| 15 |
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato |
€ 0,29= |
€ 0,79= |
| 16 |
Banchi di mercato beni durevoli |
€ 0,52= |
€ 1,42= |
| 17 |
Atttività artigianali tipo botteghe : parrucchiere, barbiere, estetista |
€ 0,52= |
€ 1,43= |
| 18 |
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista |
€ 0,39= |
€ 1,08= |
| 19 |
Carrozzeria, autofficina, elettrauto |
€ 0,52= |
€ 1,43= |
| 20 |
Attività industriali con capannoni di produzione |
€ 0,18= |
€ 0,51= |
| 21 |
Attività artigianali di produzione beni specifici |
€ 0,26= |
€ 0,72= |
| 22 |
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub |
€ 2,67= |
€ 6,98= |
| 23 |
Mense, birrerie, hamburgherie |
€ 2,33= |
€ 6,08= |
| 24 |
Bar, caffè, pasticcerie |
€ 1,90= |
€ 4,96= |
| 25 |
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi generi alimentari |
€ 0,97= |
€ 2,63= |
| 26 |
Plurilicenze alimentari |
€ 0,74= |
€ 2,00= |
| 27 |
Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio |
€ 3,44= |
€ 8,98= |
| 28 |
Ipermercati di generi misti |
€ 0,75= |
€ 2,04= |
| 29 |
Banchi di mercato generi alimentari |
€ 1,68= |
€ 4,55= |
| 30 |
Discoteche, night-club |
€ 0,50= |
€ 1,36= |
AGEVOLAZIONI per le utenze non domestiche Il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale prevede all'ARTICOLO 20, comma 1, delle agevolazioni per alcune categorie di utenze non domestiche che raggiungano dei particolari obiettivi nella raccolta differenziata. Il Comune, nell'impossibilità pratica di determinare concretamente quali saranno i risultati singoli o collettivi raggiunti, in tema di raccolta differenziata sul proprio territorio comunale, dispone che la parte variabile della Tariffa delle seguenti categoried'utenza venga ridotta in queste percentuali:
| N° | DESCRIZIONE CATEGORIA | RIDUZIONE % SULLA PARTE VARIABILE DLLA TARIFFA |
| 1 |
Musei |
- |
| |
Biblioteche |
- |
| |
Scuole (Scuola Materna, Scuola Elementare, Scuola Media) |
80% |
| |
Associazioni (sportive, ricreative, politiche, sindacali, culturali) |
60% |
| |
Luoghi di culto (Chiesa, Oratorio, Cinema Parrocchiale) |
70% 50% |
RIDUZIONI per le utenze non domestiche Il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale prevede all’ ARTICOLO 20, comma 4, delle riduzioni per le utenze non domestiche che dimostrano di avviare al recupero i rifiuti prodotti. Il Comune, vista la proposta avanzata dal Soggetto gestore del Servizio e della Tariffa, e nell’impossibilità pratica di determinare la quantità di rifiuti assimilati effettivamente avviati al recupero dalle utenze non domestiche, dispone che la parte variabile della Tariffa delle suddette utenze venga ridotta del 40%. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo una volta che il produttore dimostri di aver avvito a recupero i rifiuti assimilati derivanti dalla sua attività, mediante l’attestazione rilasciata dal soggetto che effettua per suo conto l’attività di recupero dei rifiuti stessi. La riduzione comporta il rimborso o la compensazione all’atto dei successivi pagamenti della Tariffa.
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) (ritorno all'indice) Presupposto del pagamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili è il possesso, così come definito qui di seguito, di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio del Comune di Brembate di Sopra, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
Soggetti passivi dell'imposta sono:
-
il proprietario di immobili, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, concessione sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.
-
il locatario, per gli immobili concessi in locazione finanziaria.
-
in caso di immobile di proprietà del coniuge defunto o in comproprietà, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge superstite cui è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare ex art. 540 del Codice Civile, se esercitato.
-
nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.
ALIQUOTA E DETRAZIONE
| ICI - ANNO 2011 |
| Aliquota |
5,8 per mille |
Detrazione per abitazione principale solo per categorie catastali A/1 A/8 e A/9 |
€ 103,29= |
| Versamento con bollettino di conto corrente intestato alla Equitalia Esatri Spa - Brembate di Sopra - BG - ICI |
n° 88612809 |
VERSAMENTO L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Il pagamento andrà effettuato versando in acconto, entro il 16 giugno di ogni anno, il 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dell'anno precedente. Il saldo, da versare entro il 16 dicembre di ogni anno, sarà pari all'ammontare dell'imposta complessivamente dovuta in base all'aliquota e alla detrazione dell'anno in corso meno l'imposta già versata in acconto. Per chi volesse effettuare tutto il versamento in un'unica soluzione potrà farlo entro il 16 giugno di ogni anno calcolando l'imposta complessivamente dovuta in base all'aliquota e alla detrazione dell'anno in corso. Il pagamento non va effettuato se l'importo complessivo annuale dell'imposta è inferiore a € 10=, qualora l'importo fosse superiore a € 10= ma le singole rate risultassero inferiori, il versamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari. Nel caso di decesso del soggetto obbligato al versamento è ammesso il versamento complessivo dell'imposta effettuato a nome di uno dei possibili eredi, fino al momento della chiusura dell'atto di successione.
DICHIARAZIONE ICI (aggiornato al 11/04/2007) L’art. 1, comma 175, della legge finanziaria 2007 ha soppresso l’obbligo di presentazione della comunicazione ICI, che era stata adottata dal Comune in sostituzione della dichiarazione ICI. In seguito a questa disposizione normativa torna in vigore l’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI redatta in base al modello ministeriale, ai sensi dell’art. 37, comma 53 della L. 248/06 (Decreto Bersani Visco). Pertanto tutti coloro che nel corso dell’anno 2010 hanno acquistato o venduto delle unità immobiliari o modificato il proprio regime di imposizione tributaria (es.: cambio da abitazione secondaria a principale, attribuzione rendita, cambio valori aree edificabili, ecc…) hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione ICI entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Il modello di dichiarazione ICI 2011 potrà essere scaricato direttamente dal sito del Ministero delle Finenze (Dichiarazione ICI) oppure sarà a disposizione dei contribuenti presso l’Ufficio Tributi del Comune a partire dal mese di Maggio.
VALORI VENALI per AREE EDIFICABILI Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Ai sensi dell'art. 5, comma 9, del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, anche al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti il Consiglio Comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Con la Deliberazione di Consiglio Comunela n° 46 del 23.12.2004 l'Amministrazione ha proceduto alla determinazione dei seguenti valori venali per le aree edificabili aventi efficacia dal 01.01.2005 e anni seguenti:
| TIPOLOGIA DELL'AREA EDIFICABILE | VALORE PER AREE POSTE ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO (al metro di S.R.C. realizzabile) | VALORE PER AREE POSTE ALL'ESTERNO DEL CENTRO ABITATO (al metro di S.R.C. realizzabile) |
| A/01 |
€ 311,82= |
€ 297,65= |
| B/03 |
€ 368,52= |
€ 354,35= |
| B/05 |
€ 311,82= |
€ 297,65= |
| B/06 |
€ 340,17= |
€ 326,00= |
| B/07 |
€ 368,52= |
€ 354,35= |
| B/08A |
€ 368,52= |
€ 354,35= |
| C/01 |
€ 326,00= |
€ 311,82= |
| C/02 |
€ 326,00= |
€ 311,82= |
| C/03 |
€ 326,00= |
€ 311,82= |
| D/02 |
€ 151,19= |
€ 113,39= |
| D/03 |
€ 151,19= |
€ 113,39= |
| D/04 |
€ 151,19= |
€ 113,39= |
| D/05 |
€ 377,97= |
€ 363,79= |
| D/06 |
€ 151,19= |
€ 113,39= |
| D/07 |
€ 151,19= |
€ 113,39= |
IMPORTANTE: i valori stabiliti dal Consiglio Comunale, costituiranno un limite minimo relativo ai valori venali e quindi se i contribuenti dichiareranno e pagheranno l'ICI per le aree fabbricabili con un valore venale almeno uguale o superiore a tali valori non saranno oggetto di alcun atto di rettifica da parte dell'Ufficio Tributi mentre si vedranno recapitare un atto di rettifica emesso sulla base dei valori stabiliti proprio dal Consiglio Comunale se dichiareranno e pagheranno l'ICI con un valore venale inferiore.
Imposta Comunale sulla pubblicità e Diritti sulle pubbliche affissioni (ritorno all'indice) Il servizio di riscossione e accertamento dell'Imposta sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni è stato dato in concessione alla Società AIPA S.P.A. e - con sede legale a Milano in P.zza Giovine Italia n° 5 e con sede amministrativa a Milano in Via Cechov n° 50.
Lo sportello al quale rivolgersi per ottenere informazioni e per presentare le denuncie è:
SPORTELLO LOCALE: Bergamo - Via Boito n° 12 Tel. n° 035/24.91.86 - 21.15.43 - Fax n° 035/23.30.45
ORARI DELLO SPORTELLO LOCALE:
| Giorno della settimana | Mattino | Pomeriggio |
| Lunedì |
09.00 - 12.00 |
15.00 - 17.00 |
| Martedì |
09.00 - 12.00 |
15.00 - 17.00 |
| Mercoledì |
09.00 - 12.00 |
15.00 - 17.00 |
| Giovedì |
09.00 - 12.00 |
15.00 - 17.00 |
| Venerdì |
09.00 - 12.00 |
15.00 - 16.30 |
Per essere autorizzati ad effettuare qualsiasi tipo di pubblicità o affiggere manifesti su spazi riservati alle pubbliche affissioni è necessario presentare apposita richiesta all'Ufficio Tributi del Comune redatta su appositi moduli messi a disposizione presso lo sportello del medesimo ufficio.
CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) (ritorno all'indice) Qui di seguito si elencano le fattispecie sottoposte al pagamento del Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche:
- le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, comprese le aree destinare a mercati anche attrezzati
- le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa
- le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Il canone si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.
Tutte le suddette occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere divisi in due tipologie:
- sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti
- sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie si applica la tariffa corrispondente alla superficie prevalente.
Prima di porre in essere le occupazioni di cui sopra, i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni da parte del Comune. Le richieste intese ad ottenere le predette concessioni o autorizzazioni devono essere presentate all'Ufficio Tributi il quale, nella persona del Responsabile del Procedimento, provvederà all'istruttoria nel rispetto dei termini stabiliti per ciascun procedimento (minimo 7 giorni lavorativi) dopo aver acquisito i pareri obbligatori da parte dell'Ufficio di Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico. Il rilascio e l'eventuale revoca delle suddette concessioni ed autorizzazioni compete al Responsabile del Settore Finanziario, sulla base della correttezza e completezza dell'istruttoria trasmessa dal Responsabile del Procedimento. Le concessioni e le autorizzazioni di cui ai commi precedenti possono essere revocate in qualsiasi momento per comprovati motivi di pubblico interesse, senza che i titolari delle concessioni ed autorizzazioni possano avanzare alcuna pretesa, fermo restando il diritto alla restituzione del canone pagato, come previsto dall'articolo 5 del vigente Regolamento per l'applicazione del Cosap.
MODALITA' DI CALCOLO DELLA TARIFFA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE
TARIFFE AL METRO QUADRATO O LINEARE
| DESCRIZIONE | CAT. STRADE | TARIFFE |
| Tutte le occupazioni |
I |
Euro 2,9334 per mq. per giorni |
| II |
Euro 1,2833 per mq. per giorni |
| III |
Euro 3,5201 per mq. per giorni |
La tariffa per le occupazioni temporanee viene determinata moltiplicando la tariffa base al metro quadrato o metro lineare per il coefficiente moltiplicatore dell'ubicazione dell'occupazione e per i giorni di effettiva occupazione nonché per i metri quadrati o lineari effettivi di occupazione. Alla stessa vengono applicati anche eventuali coefficienti relativi alla tipologia di occupazione.
MODALITA' DI CALCOLO DELLA TARIFFA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI
TARIFFE AL METRO QUADRATO
| DESCRIZIONE | CAT. STRADE | TARIFFE |
| Occupazione con chioschi e edicole o qualsiasi occupazione per lavori edili che comporti la manomissione del suolo |
I |
Euro 65,2560 |
| II |
Euro 32,6292 |
| Occupazione antistante agli esercizi pubblici commerciali con tavolini, vasi, tende o esposizione di merce, nonché occupazione con ponteggi o con impianti pubblicitari |
I |
Euro 32,6280 |
| II |
Euro 16,3146 |
| Altre occupazioni diverse da quelle sopra indicate |
I |
Euro 10,8760 (Tariffa Base) |
| II |
Euro 5,4382 |
La tariffa del canone annuo per ciascuna fattispecie è determinata moltiplicando la tariffa base al metro quadrato o al metro lineare per il coefficiente moltiplicatore di ogni categoria, per il coefficiente moltiplicatore dell'ubicazione dell'occupazione e il risultato così ottenuto verrà a sua volta moltiplicato per i metri quadrati o lineari effettivi di occupazione.
TARIFFE AL METRO LINEARE
| DESCRIZIONE | CAT. STRADE | TARIFFE |
| Occupazione con cavi e condutture da privati ad esclusione delle occupazioni realizzate con innesti ed allacci ad impianti di pubblici servizi. |
I |
Euro 19,6253 per ml. e anno |
| II |
Euro 17,5595 per ml. e anno |
| Occupazione con cavi e condutture e linee aeree effettuate da aziende di erogazione di pubblici esercizi e quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi. |
I e II |
Euro 0,7746 per ogni utente |
DENUNCIA Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti interessati devono presentare all'Ufficio tributi apposita denuncia entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima qualora quest'ultima sia stata rilasciata nel mese di dicembre. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione: la denuncia deve contenere gli elementi identificativi dell'occupante, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento del canone dovuto per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa. Nel caso di subentro ad altro concessionario il subentrante deve presentare al comune la predetta denuncia nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il subentro; nello stesso termine il subentrante deve eseguire il versamento del canone riferito all'annualità successiva a quella in cui è avvenuto il subentro. Di contro, l'originario concessionario non è liberato dall'obbligo del pagamento del canone per le annualità successive se non previo inoltro al Comune, entro il 31 dicembre dell'anno nel quale è avvenuto il subentro, della comunicazione, redatta su apposito modello, dalla quale risultino tutti gli elementi atti ad individuare l'oggetto dell'occupazione, il soggetto subentrante nonché gli estremi dell'atto che ha determinato il subentro. L'omessa presentazione della comunicazione da parte dell'originario concessionario non comporta a carico dello stesso l'obbligo del pagamento del canone relativo alle annualità successive soltanto nell'ipotesi che il subentrante abbia presentato al Comune denuncia di subentro. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui sopra, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore o minore ammontare del canone.
VERSAMENTO In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento del canone deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo. Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, con l'indicazione, quale causale, dell'art. 18 della L. 488/99, per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo. Il pagamento deve essere effettuato arrotondando all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento del canone, e la compilazione dell'apposito modulo di versamento, da effettuarsi non oltre il termine iniziale previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto del comune, il pagamento del canone può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto, in via anticipata. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso per le occupazioni permanenti risulti inferiore al limite minimo così come determinato dal Regolamento Comunale delle entrate, dell'autotutela e degli istituti deflativi e per le occupazioni temporanee non superi € 3. Per le occupazioni temporanee e per quelle permanenti, ma con l'esclusione di quelle di sottosuolo e soprasuolo, con canone d'importo complessivo superiore a € 258,23 è consentito il pagamento in 4 rate scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre, sempreché la scadenza della concessione o dell'autorizzazione sia successiva ai termini di scadenza più sopra riportati.
ACQUEDOTTO COMUNALE (ritorno all'indice)
A partire dall'01.01.2012 il servizio di gestione dell'acquedotto comunale è stato trasferito alla Società Hidrogest S.p.a. con Sede a Sotto il Monte Giovanni XXIII in Via Privata Bernasconi n° 13. www.hidrogest.it Per contatti telefonici 035/4388711 - 035/4388712 (Fax)
Le richieste di nuovi allacciamenti, volture di contratto, subentri ed ogni altra pratica commerciale dovranno essere pertanto presentate agli sportelli della Società Hidrogest S.p.a. che saranno aperti al pubblico dal Lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 12,00 e dlle ore 13,00 alle ore 16,30.
Per l'anno 2012 sarà operativo anche uno sportello presso l'Ufficio Tributi del Comune di Brembate di Sopra nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 09,00 alle ore 11,30.
Per interventi urgenti al di fuori dei suddetti orari di lavoro è possibile chiamare il personale reperibile di Hidrogest S.p.a. tramite il seguente numero verde: 800/012294.
ANAGRAFE CANINA (ritorno all'indice) A partire dal 16.02.2004 l'assegnazione del n° identificativo del microchip ho sostituito definitivamente il numero di tatuaggio e in conseguenza a questo la gestione della relativa anagrafica è di esclusiva competenza del Distretto Veterinario il quale si avvale della collaborazione, soprattutto telematica, dei diversi Ambulatori Veterinari sparsi sul territorio.
Pertanto tutti coloro che hanno bisogno di un nuovo n° identificativo di microchip da abbinare al proprio cane, non dovranno più recarsi in Comune ma potranno rivolgersi direttamente al proprio veterinario il quale sarà sicuramente in grado di fornire tutte le informazioni necessarie sia per la registrazione del proprio cane sia per ogni altra dichiarazione di variazione quale la morte, lo smarrimento o la cessione a terzi di un cane al quale è già stato assegnato un vecchio di numero di tatuaggio.
SERVIZIO VETERINARIO: Bonate Sotto Tel. n° 035/499.11.50
UFFICIO BONIFICA SANITARIA e UFFICIO ANAGRAFE: Rubini Dr. Angelo Tel. n° 035/38.58.68 - 70 Fax n° 035/38.58.71 e-mail
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