Certificati anagrafici

Descrizione Procedimento

Il Comune rilascia ai cittadini residenti i seguenti certificati:

  • certificato di cittadinanza: attesta il possesso della cittadinanza italiana
  • certificato di esistenza in vita: attesta che l'intestatario è vivente
  • certificato di residenza: attesta l'effettiva dimora nel Comune. Alle persone emigrate o cancellate è rilasciato il certificato di residenza storico, alla data dell'emigrazione o della cancellazione
  • certificato stato di famiglia: riporta la composizione della famiglia anagrafica
  • certificato di stato libero: serve a comprovare la libertà di stato di una persona (celibe/nubile, vedovo/a, divorziato/a)
  • certificato di godimento di diritti politici: dimostra di poter esercitare il diritto di voto e serve a dimostrare di non aver perso il godimento dei diritti politici, in seguito a cause ostative
  • certificato cumulativo: dà la possibilità di avere su un unico certificato diverse tipologie di certificazione
  • certificato per cittadini italiani residenti all'estero (AIRE): tutti i certificati finora elencati possono essere rilasciati con le stesse modalità anche per i cittadini italiani residenti all'estero, cioè iscritti nell'A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero)
  • certificato storico di famiglia: documenta la composizione della famiglia anagrafica e le sue variazioni nel corso del tempo, dalla sua formazione alla sua cessazione
  • certificato storico di residenza: è relativo a una singola persona e riporta le variazioni di residenza di persone residenti, immigrate o emigrate dal Comune, attestando, con le relative date, tutti i cambi di indirizzo avvenuti. Prima di richiedere il certificato storico di famiglia e di residenza, è possibile presentare richiesta di ricerca storica per verificare la presenza dei dati nei registri, soprattutto quando non si è sicuri della situazione dei propri antenati
  • certificato atipico: contiene informazioni tratte da pubblici registri, attendibili sino a prova contraria, non altrimenti certificabili. Il cittadino ha talvolta necessità di ottenere documenti di sintesi circa elementi contenuti o dedotti da atti di stato civile e di anagrafe, e dall’esame di più registri e documenti si può giungere a formare attestazioni o certificazioni conclusive. La certificazione che si può ricavare dal complesso di queste informazioni è quindi chiamata "atipica", in quanto non nominata, e compete a chi la emette attribuirle un nome, variamente composto in ragione dei diversi dati riportati nel documento.

Se non sussistono divieti di legge, i certificati possono essere rilasciati a chiunque ne abbia motivato interesse e conosca tutti i dati necessari per fare la richiesta.

Requisiti

Per richiedere ed ottenere il certificato è necessario presentarsi personalmente in Comune.

Il certificato può essere richiesto anche da persona diversa dal diretto interessato previa presentazione di idonea richiesta motivata.

Documentazione Necessaria

Documento di riconoscimento valido.

Costo

Dal primo gennaio 2012 le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi devono acquisire d’ufficio tutte le informazioni inerenti il contenuto dei certificati o possono avvalersi dell’autocertificazione. I certificati, pertanto, saranno utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati e dovranno riportare, pena la loro nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Il certificato è in questo caso sostituito con l’autocertificazione.

I privati non sono obbligati ad accettare l'autocertificazione, ma possono consentirvi.

Si specifica che certificazioni rilasciate allo sportello dagli ufficiali d'anagrafe, sono soggette al bollo da € 16,00 come da D.P.R. n. 642/1972 da apporre sul certificato al momento del ritiro, oltre all’importo di €0,52 per diritti di segreteria, tranne i casi di esenzione previsti da norme e direttive speciali.

Normativa

Decreto del Presidente della Repubblica 28-12-2000, n. 445

Decreto del Presidente della Repubblica 30-5-1989, n. 223

D.L. 77/2021 e Legge Finanziaria n. 234/2021

Tempistica

Tempo di conclusione del procedimento: immediato.

Il certificato è valido tre mesi dalla data del rilascio.

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