Introduzione

Con il d.lgs. n. 97/2016, di modifica del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, l’ordinamento italiano ha riconosciuto a chiunque la libertà di accedere alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni come diritto fondamentale, in conformità all’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), favorendo forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e promuovendo la partecipazione al dibattito pubblico.

Il diritto di accesso civico e di accesso generalizzato prescindono dalla titolarità del richiedente di un interesse qualificato e differenziato, che deve sussistere per l’accesso documentale di cui alla legge n. 241/1990.

Accesso civico “semplice”

Il diritto di accesso civico “semplice” riguarda esclusivamente le informazioni, i dati e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito internet del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente” (art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013).

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) che è il Segretario Comunale Dr. Paolo Zappa. L’istanza, in carta semplice, può essere redatta su modulo appositamente predisposto.

L’istanza è presentata alternativamente:

Il RPCT individua il Responsabile del Settore competente, per materia, alla risposta, e ne informa il richiedente. Il Responsabile del Settore comunica al richiedente il collegamento ipertestuale attraverso il quale accedere a quanto richiesto e qualora accertasse che quanto legittimamente richiesto non è pubblicato o è pubblicato in modo parziale o incompleto, provvederà immediatamente a colmare la lacuna.

Accesso civico “generalizzato”

Il diritto di accesso civico “generalizzato” (cosiddetto FOIA, Freedom of information act) riguarda i documenti e i dati e le informazioni detenuti dalla pubblica amministrazione, ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria già accessibili e liberamente scaricabili dalla apposita sezione del sito internet comunale denominata “Amministrazione Trasparente” (art. 5, c. 2, d.lgs. 33/2013), fatti salvi i limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis del d.lgs. n. 33/2013.

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e può essere indirizzata direttamente all’ufficio che detiene i dati/documenti/informazioni

L’istanza, in carta semplice, può essere redatta su modulo appositamente predisposto.

L’istanza è presentata alternativamente:

La richiesta sarà evasa solo qualora non produca un pregiudizio concreto rispetto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

  1. la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;
  2. la sicurezza nazionale;
  3. la difesa e le questioni militari;
  4. le relazioni internazionali;
  5. la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
  6. la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
  7. il regolare svolgimento di attività ispettive.

L’accesso è, inoltre, precluso o subordinato a limitazioni qualora determini un concreto pregiudizio di uno dei seguenti interessi privati:

  1. la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
  2. la libertà e la segretezza della corrispondenza;
  3. gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.

Il rilascio dei dati e dei documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dall’Amministrazione Comunale per la riproduzione su supporti materiali.

Nel caso di diniego totale o parziale all’accesso o di mancata risposta e nel caso di inosservanza del termine di trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame redatta su modulo appositamente predisposto al soggetto titolare del potere sostitutivo (RPCT) che deciderà con provvedimento motivato nel temine di 20 giorni.

Avverso alla decisione del RPCT il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’art. 116 del d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, ovvero al Difensore Civico regionale che si pronuncia entro trenta giorni.

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