Per dare inizio alla pratica occorre compilare un modulo che consente all’Ufficiale di Stato Civile di raccogliere tutta la documentazione necessaria, anche richiedendola agli interessati stessi, come per esempio la sentenza di separazione già conclusa davanti al giudice.
Gli interessati saranno quindi contattati per telefono o via mail per concordare la data in cui dovranno comparire congiuntamente davanti all’Ufficiale di Stato Civile. E’ facoltativa l’assistenza di un avvocato il quale non avrà funzioni di rappresentanza e pertanto non potrà sostituire i coniugi. In tal sede sarà redatto un atto di stato civile contenente i termini di accordo con cui intendono separarsi o divorziare o modificare gli accordi già stipulati. L’accordo dovrà essere sottoscritto dai coniugi, dall’avvocato se presente e dall’Ufficiale di Stato civile.
Una volta firmato l’accordo, l’Ufficiale di Stato Civile fisserà insieme agli interessati un’ulteriore data, successiva di almeno 30 giorni, nella quale gli stessi dovranno nuovamente comparire congiuntamente per confermare la loro volontà.
La mancata comparizione anche di uno solo dei coniugi equivale a mancata conferma dell’accordo, tutta la procedura dovrà essere ripetuta e il primo accordo non avrà nessun valore. Dopo l’apposizione di questa seconda firma, i coniugi potranno considerarsi separati/divorziati.
La decorrenza della separazione/divorzio è la data in cui è stato firmato l’accordo iniziale.
Se uno dei due coniugi è assente nella data fissata per la conferma dell’accordo, tutta la procedura dovrà essere ripetuta e il primo accordo non avrà nessun valore.