Divorzio e separazione

Descrizione Procedimento

All'ufficio comunale di Stato Civile si può ottenere (Legge del 10/11/2014, n. 162):

  • la separazione personale;
  • lo scioglimento del matrimonio civile;
  • la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
  • la modifica degli accordi di separazione e divorzio già stipulati.

È possibile recarsi nel Comune di attuale residenza dei coniugi o nel Comune di celebrazione del matrimonio.

Requisiti

Per rivolgersi in Comune devono ricorrere queste condizioni:

  • l’accordo deve essere consensuale;
  • non devono esserci figli tra i coniugi:
    • minori;
    • maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave;
    • economicamente non autosufficienti;
  • l’accordo non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale come, ad esempio, l’assegnazione della casa coniugale o la previsione della corresponsione, in unica soluzione dell'assegno periodico di divorzio (cd. liquidazione una tantum) in quanto si tratta di attribuzione patrimoniale (mobiliare o immobiliare). L’accordo può invece contenere l’ obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico sia per la separazione (cd. assegno di mantenimento) sia per il divorzio (cd. assegno divorzile);
  • per il divorzio deve essere trascorso il seguente periodo di tempo dalla separazione personale:
    • in caso di separazione giudiziale, almeno un anno dalla data di comparizione davanti al presidente del Tribunale;
    • in caso di separazione consensuale, almeno sei mesi dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale o all’Ufficiale di Stato Civile ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati (Legge del 11/05/2015, n. 55).

Quando tra i coniugi ci sono figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, è possibile concludere gli accordi di separazione o divorzio davanti all’avvocato (articolo 6 del Decreto Legge del 12/09/2014, n. 132).

Una volta ottenuto il nullaosta dal Procuratore della Repubblica (in caso di assenza di figli minori) o l’autorizzazione del Presidente del Tribunale (in caso di presenza di figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti), l'avvocato trasmette copia dell’accordo all’ufficio di Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio per la trascrizione.

Restano di esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria gli annullamenti dei matrimoni e le delibazioni di sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio concordatario. Con l’annullamento si dichiara non valido un matrimonio fin dalla sua origine, mentre con il divorzio si scioglie un matrimonio valido.

Documentazione Necessaria

Per dare inizio alla pratica occorre compilare un modulo che consente all’Ufficiale di Stato Civile di raccogliere tutta la documentazione necessaria, anche richiedendola agli interessati stessi, come per esempio la sentenza di separazione già conclusa davanti al giudice.

Gli interessati saranno quindi contattati per telefono o via mail per concordare la data in cui dovranno comparire congiuntamente davanti all’Ufficiale di Stato Civile. E’ facoltativa l’assistenza di un avvocato il quale non avrà funzioni di rappresentanza e pertanto non potrà sostituire i coniugi. In tal sede sarà redatto un atto di stato civile contenente i termini di accordo con cui intendono separarsi o divorziare o modificare gli accordi già stipulati. L’accordo dovrà essere sottoscritto dai coniugi, dall’avvocato se presente e dall’Ufficiale di Stato civile.

Una volta firmato l’accordo, l’Ufficiale di Stato Civile fisserà insieme agli interessati un’ulteriore data, successiva di almeno 30 giorni, nella quale gli stessi dovranno nuovamente comparire congiuntamente per confermare la loro volontà.

La mancata comparizione anche di uno solo dei coniugi equivale a mancata conferma dell’accordo, tutta la procedura dovrà essere ripetuta e il primo accordo non avrà nessun valore. Dopo l’apposizione di questa seconda firma, i coniugi potranno considerarsi separati/divorziati.

La decorrenza della separazione/divorzio è la data in cui è stato firmato l’accordo iniziale.

Se uno dei due coniugi è assente nella data fissata per la conferma dell’accordo, tutta la procedura dovrà essere ripetuta e il primo accordo non avrà nessun valore.

Costo

€16,00 per diritti di segreteria.

Normativa

Legge 11-5-2015, n. 55

Decreto legge 12-9-2014, n. 132

Legge 1-12-1970, n. 898

Tempistica

Tempo di conclusione del procedimento: vedi descrizione in “DOCUMENTAZIONE”.

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