Descrizione
Per prevenire e limitare la proliferazione della zanzara tigre fino al 31 ottobre 2024 è in vigore l'Ordinanza n. 58 del 3 luglio 2024.
A chi si rivolge l'ordinanza?
Alla cittadinanza, ai condomini ed ai proprietari/gestori di edifici, ai proprietari o detentori e a coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte/dismesse, ai Consorzi, alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento, ai responsabili dei cantieri, a coloro che detengono, anche temporaneamente, pneumatici o assimilabili, a coloro che conducono impianti di gestione rifiuti e attività quali rottamazione o demolizione di auto, giardini botanici, vivai, ai conduttori di orti urbani e all'interno dei cimiteri.
Cosa bisogna fare?
I soggetti indicati devono attenersi alle misure indicate nell'Ordinanza per evitare in particolar modo il ristagno di acqua, e provvedere a periodiche disinfestazioni.
Si evidenzia che le zanzare sono tra i principali vettori di alcune malattie infettive. Nel nostro territorio le zanzare maggiormente implicate sono la zanzara comune (Culex pipiens) e la zanzara tigre (Aedes Albopictus). La prima è chiamata in causa per la trasmissione del virus della West Nile e del virus Usutu, mentre la zanzara tigre è competente per la trasmissione di Dengue, Chikungunya e Zika Virus.
Il Comune effettua regolarmente appositi trattamenti antilarvali e di disinfestazione sul territorio: tombini, caditorie e corsi d’aqua sono trattati periodicamente.
Restano alla cura del privato cittadino trattamenti antilarvali e azioni di contrasto alla proliferazione delle zanzare nelle aree private.
Poichè le aree private costituiscono parte importante dei siti a rischio, è fondamentale che ciascuno si faccia parte attiva provvedendo alla rimozione di tutti i potenziali focolai larvali, cioè tutti i possibili ristagni d'acqua, e a periodici trattamenti di disinfestazione, mettendo in pratica alcune semplici norme di comportamento indicate nell'ordinanza.
Allegati
Ultimo aggiornamento: 18 luglio 2024, 17:36